I) COSTITUZIONE E SCOPO DELLA SOCIETÀ ART, I.
La Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia (S.I.F.E.T.) ha lo scopo di contribuire in Italia allo sviluppo degli studi e delle ricerche nel campo fotogrammetri co e topografico, di perfezionare la cultura professionale degli iscritti e di dare il pro prio apporto all’affermazione italiana all’Estero, nel quadro della collaborazione inter nazionale.
ART. 2.
La Società non dovrà mai essere legata ad alcun particolare interesse commerciale od industriale, ma svolgerà la propria attività nei riguardi tecnici e scientifici, con fi nalità esclusivamente culturali.
ART. 2.
Per conseguire le finalità previste dall'art. 1, la Società può svolgere la propria at tività anche in collaborazione con altri Enti culturali interessati alla fotogrammetria e alla topografia, nonchè alle scienze connesse e alle relative applicazioni.
Essa può altresì procedere ad accordi con Società Estere e Internazionali per i fini di cui sopra e sempre quando i loro Statuti non siano in opposizione con gli scopi del la Società.
Le modalità di questa collaborazione vengono definite dal Consiglio della Società.
ART. 4.
La Società ha Sede in Roma, dove risiede altresì il Consiglio Direttivo Centrale il cui Presidente la rappresenta ai sensi dell'Art. 19, nonchè la Giunta esecutiva di cui all'Art. 18.
Il Consiglio Direttivo Centrale ha facoltà di costituire Sezioni Staccate, nelle loca lità ove il numero dei Soci sia superiore a 10.
I rapporti fra gli Organi Centrali di cui al primo capoverso e le Sezioni Staccate sono regolati dal presente Statuto, nonchè da‘apposite norme integrative approvate dal l’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo Centrale.
II) SOCI —- LORO DIRITTI E LORO CONTRIBUTI ART. 5. I Soci della Società si distinguono nelle seguenti categorie: ONORARI (individuali); BENEMERITI (individuali e collettivi); ORDINARI (individuali e collettivi).
I Soci Onorari e Benemeriti sono Vitalizi, senza pregiudizio del disposto dell'Art. 9. I Soci Ordinari possono essere vitalizi o annuali. . ART. 7.
Può essere Socio chiunque si interessi alla fotogrammetria o topografia senza di. stinzione di nazionalità, di professione, di sesso. - Possono essere Soci collettivi gli Enti pubblici e statali, le associazioni scientifiche, le imprese industriali, ecc. | ART. 8.
I Soci Onorari sono nominati fra persone di chiara fama in Italia ed all’Estero per invenzioni o apporti scientifici, di importanza eccezionale, nel campo fotogrammetrico e topografico.
I Soci Benemeriti sono nominati fra persone ed Enti che si siano particolarmente distinti ai fini dello sviluppo della fotogrammetria o topografia o che abbiano dato spe ciale apporto allo sviluppo della Società. © | Possono anche essere Soci Benemeriti coloro che contribuiscono allo sviluppo della Società con versamenti di somme non inferiori a lire 100.000.
La nomina dei Soci Onorari e Benemeriti viene effettuata dall'Assemblea dei Soci a maggioranza di almeno 2/3 su proposta del Consiglio o fatta al Consiglio da almeno 20 Soci, mediante votazione con referendum come è stabilito dall’Art. 32.
I Soci Ordinari sono ammessi al Sodalizio dietro loro domanda, controfirmata da due Soci; l'ammissione è fatta dall'Ufficio di Presidenza e deve essere convalidata dai Consiglio.
L'eventuale rigetto della domanda non ammette alcun ricorso.
ART. 9. È in facoltà del Consiglio di proporre all'Assemblea per referendum la radiazione dal Sodalizio di qualunque Socio di ogni categoria, quando ne ravvisi la necessità. ART. 10,
Il titolo di Socio viene conferito ai Soci annuali per la durata dell’anno solare in corso al momento del pagamento della quota di associazione; ai Soci Vitalizi con effet to dal primo gennaio dello stesso anno.
ART, II. I Soci di ogni categoria hanno diritto: a) ad intervenire alle Assemblee con diritto di voto; b) a prendere parte al referendum; | c) a partecipare alle riunioni ed alle manifestazioni indette dalla Società ed in genere a qualsiasi iniziativa o attività sociale. ART. 12.
I Soci di ogni categoria sono tenuti a partecipare all’attività della Società ed a con tribuire nei limiti della propria possibilità allo sviluppo della fotogrammetria e della topografia.
I Soci effettivi debbono contribuire alle spese del Sodalizio col versamento delle quote sociali.’ i
Il Consiglio Direttivo Centrale, con propria deliberazione, secondo le necessità sta bilisce l'ammontare delle quote sociali e le eventuali facilitazioni per particolari catego rie, dando comunicazione ai Soci entro il 31 agosto dell’anno precedente.
Per il primo anno le quote vengono fissate nella misura seguente: 1° Soci Collettivi:
Vitalizi: L. 50.000 una volta tanto;
Annuali: » 5.000 una volta l’anno. il 20 SOCI INDIVIDUALI:
Vitalizi: L. 12.000 una volta tanto;
Annuali: » 800 una volta l’anno.
Ogni Socio annuale è impegnato al versamento della quota sociale fino a quando non abbia notificato le dimissioni con lettera raccomandata alla Presidenza della Società entro il 30 settembre. Oltrepassato questo termine, rimane obbligato a versare la quota anche per l’anno successivo.
Il versamento della quota di partecipazione da parte del Socio annuale deve es sere fatto alla sede della Società entro il marzo di ciascun anno sociale. Il socio mo roso da oltre un biennio decade di diritto dalla sua qualifica.
ART. 14.
All’atto dell’iscrizione al sodalizio ogni Socio riceve una tessera firmata dal Presi dente e dal Segretario Generale della Società, ART. I5.
Il Socio dimissionario può essere iscritto nuovamente alla Società senza essere te nuto al versamento della quota relativa agli anni trascorsi dopo le dimissioni. Il Socio decaduto per morosità può essere pure nuovamente iscritto alla Società, subordinata mente però al pagamento delle quote del biennio di morosità.
ART. 16.
Per raggiungere gli scopi sociali la Società provvederà, nei limiti delle proprie pos sibilità finanziarie, a riunioni annuali sul piano nazionale, a pubblicazioni periodiche e - straordinarie, alla compilazione di bollettini e circolari, alla organizzazione di corsi di cultura, conferenze, alla organizzazione di biblioteche, mostre, visite di istruzione ecc.
III) CONSIGLIO DIRETTIVO ART. 17
La Società è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo Centrale composto da 12 Membri (Consiglieri), se i Soci sono inferiori a 200, ovvero da 15 Membri se il numero dei Soci è superiore a 200. 1 Membri del Consiglio sono Soci appartenenti ad
una qualunque delle categorie dell'Art. 5. La durata in carica è di anni 4; tra i Membri del Consiglio ‘cessante, fatta eccezione di quelli onorari e del Presidente, verranno sor teggiati 3 (tre) nominativi che non potranno essere rieletti nel successivo Consiglio.
Il primo Consiglio Direttivo Centrale viene nominato anche fra i non Soci all'atto della costituzione della Società e cessa di carica col 31 dicembre 1953, dopo che abbia provveduto per le elezioni del nuovo Consiglio. |
Le Sezioni sono dirette da un Consiglio di Sezione, composto di 3 o di 5 Membri, a seconda che esse comprendano un numero di Soci non superiore o superiore a 20.
ART. 18.
La nomina del Consiglio Direttivo Centrale è devoluta all'Assemblea dei Soci ed è eseguita per votazione o referendum indetto a domicilio, come è stabilito nell’Art. 32.
L'elezione ha luogo per semplice maggioranza di voti validi; a parità di voti sono eletti i più anziani di iscrizione 0, a pari anzianità d'iscrizione, i più anziani di età.
I 12 Consiglieri nominano nel loro seno per votazione segreta: 1 PRESIDENTE 2 VICE-PRESIDENTI I SEGRETARIO GENERALE I TESORIERE.
Oltre a queste nomine, il Consiglio provvede alla costituzione di una Giunta Ese cutiva composta dal Presidente (0, in caso di assenza o d’impedimento, da uno dei Vi ce Presidente), dal Segretario Generale, dal Tesoriere e da due Consiglieri. . | ART. 19.
Il Presidente del Consiglio Direttivo Centrale rappresenta la Società, prende tutti i provvedimenti che si riferiscono, sia all’attività scientifica, sia alla gestione ammini strativa della Società stessa in armonia con le direttive stabilite dal Consiglio e alle deliberazioni prese dai Soci in seguito a votazione.
Egli firma gli atti ufficiali ed ordina le riscossioni ed i pagamenti di carattere stra ordinario, delegando al tesoriere le firme per le riscossioni o i pagamenti di carattere ordinario.
In caso di assenza o impedimento è supplito dal vice Presidente più anziano di no mina o, in caso di pari anzianità di nomina, dal più anziano di età.
ART. 20.
Il Presidente della Società riunisce il Consiglio Direttivo quando lo ritenga oppor tuno e, in ogni caso, almeno una volta l’anno, per discutere e approvare il bilancio pre ventivo ed esaminare il bilancio consuntivo preparati a cura del Tesoriere.
Inoltre il Consiglio Direttivo Centrale potrà essere riunito dietro richiesta di alme no 5 Membri del Consiglio stesso, aventi diritto a voto.
L’invito per una convocazione del Consiglio deve essere spedito per via postale or dinaria, almeno una settimana prima della convocazione stessa.
Alle riunioni dei Consiglio Direttivo Centrale possono intervenire, senza facoltà di voto, i Presidenti delle Sezioni Staccate.
ART. 21.
Le deliberazioni devono essere verbalizzate in appositi registri a cura del Segreta rio Generale e firmate da questo e dal. Presidente.
In assenza del Segretario Generale fungerà altro Membro del Consiglio.
I verbali dell'Assemblea devono essere redatti dal Segretario Generale e firmati da questo e dal Presidente dell’Assemblea.
ART. 22. | La Giunta esecutiva ha il compito di porre in esecuzione le deliberazioni del Consiglio Direttivo Centrale e di prendere le deliberazioni urgenti, aventi carattere di ordinaria amministrazione, le quali saranno discusse dal Consiglio stesso nella prima successiva riunione. ART, 23.
Nel caso che vengano effettuate pubblicazioni periodiche sarà costituito un appo sito Ufficio di redazione. La Giunta esecutiva nomina il Direttore e Gerente responsa bile del periodico, nonchè il Comitato di redazione.
ART. 24.
Il Segretario Generale, oltre ai compiti già indicati, coadiuva il Presidente e i Vi ce-Presidenti nell’esecuzione delle loro funzioni, curando Ia corrispondenza in genere con i Soci, gli Archivi della Sede ed il deposito delle pubblicazioni sociali, provvede al l'invio delle pubblicazioni ai Soci e organizza l’esecuzione delle votazioni generali e dei referendum.
ART. 25.
Il Tesoriere del Consiglio Direttivo cura tutta la parte amministrativa e contabile della Società. ART. 26.
Il Consiglio Direttivo Centrale predispone quanto è necessario all'adempimento dei compiti statutari della Società e in particolare provvede agli atti amministrativi di cui al primo comma dell’Art. 20.
Esso nomina altresì i Soci effettivi, provvede alle revoche ai sensi dell’art. 9, ed alle riammissioni ai sensi dell'Art. 15.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno 7 Consiglieri su 12 del Consiglio. A parità di voti prevarrà quello del Presidente della riunione.
Verificandosi una vacanza nel Consiglio, il nuovo Consigliere viene nominato, per la durata del mandato, dai rimanenti Consiglieri in carica, con votazione segreta.
ART. 27.
Il Consiglio di Sezione, di cui all’Art. 17, è nominato dall'Assemblea dei Soci della Sezione mediante votazione segreta.
Fra i Consiglieri eletti, la stessa Assemblea, pure a votazione segreta, elegge il Pre sidente, un Segretario ed un Cassiere.
ART, 28.
Il Presidente di Sezione, coadiuvato dagli altri due Consiglieri, svolge la propria attività per lo sviluppo della Sezione, procurando altresì di collaborare nel modo migliore col Consiglio Direttivo Centrale.
Nel caso di assenza o di impedimento è sostituito da altro Consigliere che non ri vesta altre cariche Sociali o, in difetto, dal Socio più anziano per data d’iscrizione o. di età. |
700.
Il Presidente di Sezione è responsabile del regolare funzionamento della .propria Sezione nei riguardi amministrativi, contabili e culturali.
Egli riunisce il Consiglio quando lo ritiene opportuno, e in ogni caso, almeno una volta l’anno per discutere il bilancio preventivo della Sezione ed esaminare il rendiconto predisposti, l’uno e l’altro, a cura del Cassiere.
Copia del verbale delle riunioni dal Consiglio di Sezione deve essere inviata al Co mitato Direttivo Centrale. ” ART. 30, | Per 11 funzionamento delle Sezioni il Consiglio Direttivo Centrale accredita ad esse | i fondi occorrenti nei limiti delle disponibilità del bilancio dell’anno. L'erogazione di tali fondi viene effettuata dal Cassiere previo nulla osta del Presi dente, salvo il rendiconto di cui all’Art. 20. ART. 3I.
Le cariche sociali sono gratuite. Potranno essere rimborsate le spese eventuali di viaggio o per trasferimento resi necessari dalle funzioni o per particolari prestazioni nell’interesse della Società.
Spese eccezionali per rappresentanza dovranno essere approvate dal Consiglio Di rettivo Centrale, o da questo ratificate se per necessità urgenti la Presidenza abbia do vuto effettuarle senza poter convocare il Consiglio stesso.
IV) VOTAZIONI ART. 32.
Per la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo Centrale, le liste dei candidati possono essere proposte sia dal Consiglio uscente, sia da gruppi di almeno Io Soci.
Per la nomina dei componenti il Consiglio di Sezione le liste dei canditati pos sono essere proposte dal Consiglio uscente o da gruppi di almeno ro soci della Sezione.
Le votazioni per referendum, ed in particolare quelle per la nomina dei Consiglie ri (Art. 18) sono indette a domicilio inviando una scheda in bianco a ciascun Socio unitamente ad una busta bianca di formato e tipo assolutamente uniforme.
I Soci convocati nella Sede della rispettiva Sezione compileranno detta scheda, la chiuderanno nella busta, e, senza apporre su quest’ultima alcun segno o annotazione, la consegneranno al Presidente. i Il Presidente ed il Segretario alla presenza dei Soci apporranno la propria firma a suggello delle buste e quindi le invieranno al Consiglio Direttivo Centrale presso il quale avrà luogo lo scrutinio, . La Segreteria Generale prenderà tutti i provvedimenti necessari a garantire la se gretezza degli scrutini.
Il Presidente nominerà la Commissione di scrutinio, costituita dal Segretario Ge nerale e da due.Soci non appartenenti al Consiglio.
Le deliberazioni, oggetto del referendum, risultano approvate se abbiano ottenuto la metà più uno dei voti validi salvo che sia diversamente stabilito dallo Statuto.
I Soci collettivi dovranno dare regolare delega per la votazione, ad una persona che li rappresenta.
Nelle normali votazioni a scrutinio segreto, il Presidente del Consiglio, o dell’Assem blea prenderà i provvedimenti atti ad assicurare la segretezza del voto.
Eventuali convocazioni dell'Assemblea Generale dei Soci potranno essere disposte dal Consiglio Direttivo Centrale, previa deliberazione assunta con la maggioranza qua lificata di otto voti su 12 oppure su richiesta motivata per iscritto e firmata da alme no il venti per cento (20 %) dei Soci. © |
L'Assemblea Generale dei Soci potrà anche essere consultata mediante referendum.
V) AMMINISTRAZIONE —- BILANCI ART. 34.
L’anno Sociale e quello finanziario corrispondono a quello solare.
All’atto dell’elezione del Consiglio Direttivo Centrale e con le stesse norme, l’ Assem blea dei Soci eleggerà due revisori effettivi dei conti ed un revisore supplente, i quali rimarranno in carica per il quadriennio.
In caso di vacanza durante il quadriennio si effettuerà con le stesse norme un’ele zione parziale. i
All’atto della costituzione della Società verranno nominati anche fra i non Soci i primi due revisori effettivi ed un revisore supplente, i quali rimarranno in carica fino al 31 dicembre 1953.
Per le Sezioni Staccate viene nominato dal Consiglio Direttivo Centrale un revisore dei conti tra i Soci della stessa Sezione. ‘Il Consiglio Direttivo Centrale può — se lo ritiene necessario — dare mandato ad uno o più dei Consiglieri di effettuare visite e riscontri amministrativo-contabili alle Sezio ni Staccate. ART. 35
I beni di pertinenza della Società sono descritti in uno speciale inventario. Tutte le somme che provenissero alla Società dell’alienazione di beni legali o donazioni devo no essere impiegati in titoli solidi dello Stato o garantiti dallo Stato, in immobili o valori industriali di primo ordine, secondo deliberazioni del Consiglio, salvo che I’ Assem blea non disponga in modo diverso.
ART. 36.
I fondi disponibili saranno tenuti presso un Istituto di Credito di Diritto pubblico o presso una Cassa di Risparmio o presso l’Amministrazione Postale.
Le spese previste nel bilancio preventivo vengono autorizzate dalla Presidenza; al movimento dei fondi provvederà il Tesoriere, che resta responsabile dell’esattezza dei movimenti stessi e della loro registrazione.
ART. 37.
Il bilancio consuntivo, insieme alla relazione dei Revisori dei conti, deve essere sottoposto entro tre mesi dalla chiusura dell’anno finanziario all’approvazione dei So ci a mezzo di referendum.
I bilanci saranno pubblicati e resi noti ai Soci possibilmente dopo l’approvazione stessa.