LO STATUTO DELLA S.L.F.E.T.



Abbiamo l'onore di pubblicare in questo primo numero del Bollettino del suo quinto anno di vita, lo Statuto della Società che, come è stato reso noto ai Soci con Circolare della Presidenza in data 12 aprile 1954 — pubblicata nel Bollettino n. 2/3 dell’anno scorso — è stato modificato negli articoli 17 e 18, su proposta del Consiglio ed in base ai risultati del referendum, come prescrive l’art. 38 dello Statuto stesso.

Lo Statuto che è costituito da 39 Articoli, è stato suddiviso in n. 7 Titoli, relativi ar seguenti argomenti : Costituzione e scopo della Società — Soci ; loro diritti e loro contributi — Consiglio direttivo - Votazioni - Amministrazione e Bilanci — Modificazioni dello Statuto — Durata della Società.

I), COSTITUZIONE E SCOPO DELLA SOCIETÀ ART. I. La Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia (S.I.F.E.T.) ha lo scopo di con tribuire in Italia allo sviluppo degli studi e delle ricerche nel campo fotogrammetrico e topografico, di perfezionare la cultura professionale degli iscritti e di dare il proprio apporto all'affermazione Italiana all'Estero, nel quadro della collaborazione interna zionale. ” ART. 2.

La Società non dovrà mai essere legata ad alcun particolare interesse commerciale od industriale, ma svolgerà la propria attività néi riguardi tecnici e scientifici, con fi nalità esclusivamente culturali.

ART. 3. -

Per conseguire le finalità previste dall’art. 1, la Società può svolgere la propria atti vità anche in collaborazione con altri Enti culturali interessati alla fotogrammetria e alla topografia, nonché alle scienze connesse e alle relative applicazioni.

Essa può altresì procedere ad accordi con Società estere e internazionali per i fini di cui sopra e sempre quando i loro Statuti non siano in opposizione con gli scopi della Società.

Le modalità di questa collaborazione vengono definite dal Consiglio della Società.

ART. 4.

La Società ha Sede in Roma, dove risiede altresì il Consiglio Direttivo (Centrale) il cui Presidente la rappresenta ai sensi dell’Art. 19, nonché la Giunta esecutiva di cui all'art. 18.

Il Consiglio Direttivo Centrale ha facoltà di costituire Sezioni Staccate, nelle località ove il numero dei Soci sia superiore a 10.

I rapporti fra gli Organi Centrali di cui al primo capoverso e le Sezioni Staccate sono regolati dal presente Statuto, nonché da apposite norme integrative approvate dall’ As semblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo Centrale.

II). SOCI — LORO DIRITTI E LORO CONTRIBUTI ART. 5. I Soci della Società si distinguono nelle seguenti categorie: Onorari (individuali); Benemeriti (individuali e collettivi); Ordinari (individuali e collettivi).






I Soci Onorari e Benemeriti sono Vitalizi, senza pregiudizio del disposto dell’art. 0. I Soci Ordinari possono essere vitalizi o annuali. ART. 7.

Può essere Socio chiunque si interessi alla fotogrammetria o topografia senza distin zione di nazionalità, di professione, di sesso.

Possono essere Soci collettivi gli Enti pubblici e statali, le associazioni scientifiche, le imprese industriali, ‘ecc.

ART. 8.

I Soci Onorari sono nominati fra persone di chiara fama in Italia ed all’Estero per invenzioni o apporti scientifici, di importanza eccezionale, nel campo fotogrammetrico e topografico.

I Soci Benemeriti sono nominati fra persone ed Enti che si siano particolarmente distinti ai fini dello sviluppo della fotogrammetria o topografia o che abbiano dato spe ciale apporto allo sviluppo della Società. .Possono anche essere Soci Benemeriti coloro che contribuiscono allo sviluppo della Società con versamenti di somme non inferiori a L. 100.000.

La nomina dei Soci Onorari e Benemeriti viene effettuata dall’ Assemblea dei Soci a maggioranza di almeno 2/3 su proposta del Consiglio o fatta al Consiglio da almeno 20 Soci, mediante votazione con referendum come è stabilito dall’art. 32.

I Soci Ordinari sono ammessi al Sodalizio dietro loro domanda, controfirmata da due Soci; l'ammissione è fatta dall'Ufficio di Presidenza e deve essere convalidata dal Consiglio.

L'eventuale rigetto della domanda non ammette alcun ricorso. ART. 9. È in facoltà del Consiglio di proporre all'Assemblea per referendum la radiazione dal

Sodalizio di qualunque Socio di ogni categoria, quando ne ravvisi la necessità. ART. IO.

Il titolo di Socio viene conferito ai Soci annuali per la durata dell’anno solare in corso al momento del pagamento della quota di associazione; ai Soci Vitalizi con effetto dal primo gennaio dello stesso anno.

ART. II. I Soci di ogni Categoria hanno diritto: a) ad intervenire alle Assemblee con diritto di voto; b) a prendere parte al referendum; c) a partecipare alle riunioni ed alle manifestazioni indette dalla Società ed in ge nere a qualsiasi iniziativa o attività Sociale. ART. 12.

I Soci di ogni categoria sono tenuti a partecipare all'attività della Società ed a con tribuire nei limiti della propria possibilità allo sviluppo della fotogrammetria e della topografia.

ART. 13.

I Soci effettivi debbono contribuire alle spese del Sodalizio col versamento delle quote Sociali.

Il Consiglio Direttivo Centrale, con propria deliberazione, secondo le necessità stabi lisce l'ammontare delle quote sociali e le eventuali facilitazioni per particolari categorie, dando comunicazione ai Soci entro il 31 agosto dell’anno precedente.






Per il primo anno le quote vengono fissate nella misura seguente: I. — Soci collettivi: Vitalizi: L. 50.000 una volta tanto; Annuali: » 5.000 una volta l’anno; 2. — Soci individuali : Vitalizi: » 12.000 una volta tanto; Annuali: » 1.000 una volta l’anno.

Ogni Socio annuale è impegnato al versamento della quota Sociale fino a quando non abbia notificato le dimissioni con lettera raccomandata alla Presidenza della Società entro il 30 settembre. Oltrepassato questo termine, rimane obbligato a versare la quota anche per l’anno successivo.

Il versamento della quota di partecipazione da parte del Socio Annuale deve es sere fatto alla Sede della Società entro il Marzo di ciascun anno Sociale. Il Socio mo roso da oltre un bienno decade di diritto dalle sue qualifiche.

ART. 14.

All'atto dell'iscrizione al sodalizio ogni Socio riceve una tessera firmata dal Presi dente e dal Segretario Generale della Società. ART. I5.

Il Socio dimissionario può essere iscritto nuovamente alla Società senza essere tenuto al versamento della quota relativa agli anni trascorsi dopo le dimissioni. Il So cio decaduto per morosità può essere pure nuovamente iscritto alla Società, subordinata mente però al pagamento delle quote del biennio di morosità.

ART. 16.

Per raggiungere gli scopi Sociali la Società provvederà nei limiti delle proprie pos sibilità finanziarie, a riunioni annuali sul piano nazionale, a pubblicazioni periodiche e straordinarie, alla compilazione di bollettini e circolari, alla organizzazione di corsi di cultura, conferenze, alla organizzazione di biblioteche, mostre, visite di istruzione, ecc.

III). CONSIGLIO DIRETTIVO ART. 17.

La Società è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo Centrale composto da 12 Membri (Consiglieri), se i Soci sono inferiori a 200, ovvero da 15 Membri se il numero dei Soci è superiore a 200. I Membri del Consiglio sono Soci appartenenti ad una qualunque delle categorie dell’art. 5. La durata in carica è di anni 4.

I Membri del Consiglio, tranne due, sono elettivi e vengono eletti dall'assemblea dei soci, nei modi indicati agli Art. 18 e 32 del presente Statuto.

Gli altri due Membri vengono invece nominati dal Consiglio Direttivo Centrale nelle persone di Soci designati, rispettivamente, dall'Istituto Geografico e dalla Direzione Ge nerale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali.

Qualora una delle predette Amministrazioni statali o entrambe non si avvalgano della facoltà di designazione, di cui al precedente capoverso, la nomina o le nomine cor rispondenti non avranno luogo ed il Consiglio resterà composto dei Membri eletti dalla Assemblea e dell'unico nominato giusta il precedente comma, ovvero soltanto dei Membri eletti.

Fra i Membri del Consiglio cessante, fatta eccezione di quelli onorari, del Presidente e dei Membri designati giusta il 3° capoverso del presente articolo, verranno sorteggiati 3 (tre) nominativi che non potranno essere rieletti nel successivo Consiglio. Ì






Il primo Consiglio Direttivo Centrale viene nominato anche fra i non Soci all’atto della costituzione della Società e cessa di carica col 31 dicembre 1953, dopo che. abbia provveduto per le elezioni del nuovo Consiglio.

Le Sezioni sono dirette da un Consiglio di Sezione, composto di 3 o di 5 Membri, a seconda che esse comprendano un numero di Soci non superiore o superiore a 20.

ART. 18.

La nomina dei Membri elettivi del Consiglio Direttivo Centrale è devoluta all’As semblea dei Soci ed è eseguita per votazione o referendum indetto a domicilio, come è stabilito nell’art. 32.

L'elezione ha luogo per semplice maggioranza di voti validi; a parità di voti sono eletti i più anziani di iscrizione o, a pari anzianità d'iscrizione, i più anziani di età.

I Consiglieri eletti nella prima Riunione del Consiglio Direttivo Centrale indetta dopo la votazione o il Referendum, nominano mediante votazione segreta, i due Membri designati rispettivamente dall'Istituto Geografico Militare e dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali.

Con una seconda votazione segreta, il Consiglio così completato, nomina infine, nel suo seno il Presidente della Società, il Segretario Generale, due Vice Presidenti ed il T soriere.

Oltre a queste nomine, il Consiglio provvede alla costituzione di una Giunta Ese cutiva composta dal Presidente (0, in caso di assenza o d’impedimento, da uno dei Vice Presidente), dal Segretario Generale, dal Tesoriere e da due Consiglieri.

ART. I9.

Il Presidente del Consiglio Direttivo Centrale rappresenta la Società, prende tutti i provvedimenti che si riferiscono, sia all’attività scientifica, sia alla gestione amministra tiva della Società stessa in armonia con le direttive stabilite dal Consiglio e alle delibe razioni prese dai Soci in seguito a votazione.

Egli firma gli atti ufficiali ed ordina le riscossioni ed i pagamenti di carattere straor dinario, delegando al tesoriere le firme per le riscossioni o i pagamenti di carattere or dinario.

In caso di assenza o impedimento è supplito dal Vice Presidente più anziarv di no mina o, in caso di pari anzianità di nomina, dal più anziano di età.

ART. 20,

Il Presidente della Società riunisce il Consiglio Direttivo quando lo ritenga oppor tuno e in ogni caso, almeno una volta l’anno, per discutere e approvare il bilancio pre ventivo ed esaminare il bilancio consuntivo preparati a cura del Tesoriere.

Inoltre il Consiglio Direttivo Centrale potrà essere riunito dietro richiesta di al meno 5 Membri del Consiglio stesso, aventi diritto a voto.

L'invito per una convocazione del Consiglio deve essere spedito per via postale or dinaria, almeno una settimana prima della convocazione stessa.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo Centrale possono intervenire, senza facoltà di voto, i Presidenti delle Sezioni Staccate.

ARI, 2I,

Le deliberazioni devono essere verbalizzate in appositi registri a cura del Segretario Generale e firmate da questo e dal Presidente. i

In assenza del Segretario Generale fungerà altro Membro del Consiglio. .

I verbali dell’ Assemblea devono essere redatti dal Segretario Generale e firmati da questo e dal Presidente dell’Assemblea.






La Giunta esecutiva ha il compito di porre in esecuzione le deliberazioni del Consi glio Direttivo Centrale e di prendere le deliberazioni urgenti, aventi carattere di ordinaria amministrazione, le quali saranno discusse dal Consiglio stesso nella prima successiva riunione.

ART. 23.

Nel caso che vengano effettuate pubblicazioni periodiche sarà costituito un apposito Ufficio di redazione. La Giunta esecutiva nomina il Direttore e Gerente responsabile del periodico, nonché il Comitato di redazione.

ART. 24.

Il Segretario Generale, oltre ai compiti già indicati, coadiuva il Presidente ed i Vice Presidenti nell'esecuzione delle loro funzioni, curando la corrispondenza in genere con i Soci, gli Arthivi della Sede ed il deposito delle pubblicazioni sociali, provvede all’invio delle pubblicazioni di Soci e organizza l’esecuzione delle votazioni generali e dei referen dum.

ART. 25.

Il Tesoriere del Consiglio Direttivo cura tutta la parte amministrativa e contabile della Società.

ART. 26.

Il Consiglio Direttivo Centrale predispone quanto è necessario all'adempimento dei compiti statuari della Società e in particolare provvede agli atti amministrativi di cui al primo comma dell’art. 20.

Esso nomina altresì i Soci effettivi, provvede alle revoche ai sensi dell’art. 9 ed alle riammissioni ai sensì dell’art. 15.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno 7 Consiglieri su 12 del Consiglio. A parità di voti prevarrà quello del Presidente della riunione. i

Verificandosi una vacanza nel Consiglio, il nuovo Consigliere viene nominato, per la durata del mandato, dai rimanenti Consiglieri in carica, con votazione segreta.

ART. 27.

Il Consiglio di Sezione, di cui all’art. 17, è nominato dall’ Assemblea dei Soci della Sezione mediante votazione segreta.

Fra i Consiglieri eletti la stessa Assemblea, pure a votazione segreta, elegge il Presi dente, un Segretario ed un Cassiere.

ART. 28.

Il Presidente di Sezione, coadiuvato dagli altri due Consiglieri, svolge la propria at tività per lo sviluppo della Sezione, procurando altresì di coliaborare nel modo migliore del Consiglio Direttivo Centrale.

Nel caso di assenza o di impedimento è sostituito da altro Consigliere che non ri vesta altre cariche Sociali o, in difetto, dal Socio più anziano per data d'iscrizione o di età.

ART. 29. ‘Il Presidente di Sezione è responsabile del regolare funzionamento della propria Se zione nei riguardi amministrativi contabili e culturali.

Egli riunisce il Consiglio quando lo ritiene opportuno, e in ogni caso, almeno una




volta l’anno per discutere il bilancio preventivo della Sezioné ed esaminare il rendiconto predisposti, l'uno e l’altro, a cura del Cassiere.

Copia del verbale delle riunioni dal Consiglio di Sezione deve essere inviata al Co mitato Direttivo Centrale.

ART. 30.

Per il funzionamento delle Sezioni il Consiglio Direttivo Centrale accredita ad esse i fondi occorrenti nei limiti delle disponibilità deli bilancio dell’anno.

L'erogazione di tali fondi viene effettuata dal Cassiere previo nulla osta del Presi dente, salvo il rendiconto di cui all’art. 29.

ART. 3I.

Le cariche sociali sono gratuite. Potranno essere rimborsate le spese eventuali di viaggio o per trasferimento resi necessari dalle funzioni o per particolari prestazioni nel l'interesse della Società.

Spese eccezionali per rappresentanza dovranno essere approvate dal Consiglio Di rettivo Centrale, o da questo ratificate se per necessità urgenti la Presidenza abbia do vuto effettuarle senza poter convocare il Consiglio stesso.

IV) VOTAZIONI ART. 32.

Per la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo Centrale, le liste dei candidati possono essere proposte sia dal Consiglio uscente sia da gruppi di almeno 10 Soci.

Per la nomina dei componenti il Consiglio di Sezione le liste dei candidati possono essere proposte dal Consiglio uscente o da gruppi di almeno Io Soci della Sezione.

Le votazioni per referendum ed in particolare quelle per la nomina dei Consiglieri: (art. 18) sono indette a domicilio inviando una scheda in bianco a ciascun Socio unita mente ad una busta bianca di formato e tipo assolutamente uniforme.

I Soci convocati nella Sede della rispettiva Sezione compileranno detta scheda, la chiuderanno nella busta, e, senza apporre su quest’ultima alcun segno o annotazione, la consegneranno al Presidente.

Il Presidente ed il Segretario alla presenza dei Soci apporranno la propiia firma a suggello delle buste e quindi le invieranno al Consiglio Direttivo Centrale presso il quale avrà luogo lo scrutinio.

La Segreteria Generale prenderà tutti i provvedimenti necessari a garantire la se gretezza degli scrutini.

Il Presidente nominerà la Commissione di scrutinio, costituita dal Segretario Gene rale e da due Soci non appartenenti al Consiglio.

Le deliberazioni, oggetto del referendum, risultano approvate se abbiano ottenuto la metà più uno dei voti validi salvo che sia diversamente stabilito dallo Statuto.

I Soci coliettivi dovranno dare regolare delega per la votazione, ad una persona che li rappresenta.

Nelle normali votazioni e scrutinio segreto, il Presidente del Consiglio, o dell’ Assem blea prenderà i provvedimenti atti ad assicurare la segretezza del voto. e ART. 33.

Eventuali convocazioni dell'Assemblea Generale dei Soci potranno essere disposte dal Consiglio Direttivo Centrale, previa deliberazione assunta con la maggioranza quali ficata di otto voti su 12 oppure su richiesta motivata per iscritti e firmata da almeno il venti per cento (20 %) dei Soci.

L'Assemblea Generale dei Soci potrà anche essere consultata mediante referendum.