Ci permettiamo riportare il progetto di legge per le riforma degli Istituti tecnici, approvato dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
ART. I — Grado e fini. — Gli Istituti tecnici sono scuole secondarie di secondo grado ed hanno lo scopo di preparare i giovani all’esercizio di professione e funzioni tecniche nel campo dell'agricoltura, dell’industria, del commercio, degli impieghi, della naviga zione e delle attività specificamente femminili. Essi, inoltre, preparano agli studi di alcune facoltà universitarie.
ART. 2 — Tipi, indirizzi ed orientamenti speciali. — Gli Istituti tecnici sono ordinati nel tipi agrario, industriale, commerciale, nautico, per geometri, femminile e possono assumere, per ciascun tipo, indirizzi particolari in relazione a corrispondenti settori della tecnica.
Possono essere istituiti Istituti tecnici con ordinamento speciale, qualora particolari o nuove esigenze della tecnica lo richiedano.
ART. 3 — Durata e struttura. — Gli Istituti tecnici hanno la durata di cinque anni e sono costituiti da un corso biennale, che comprende la prima e la seconda classe, e da un corso triennale che comprende le successive tre classi.
Gli Istituti tecnici con ordinamento speciale possono avere durata maggiore di cin que anni ed essere costituiti da corsi di durata diversa da quella prevista nel presente articolo.
La specializzazione nei diversi tipi di Istituto tecnico può essere attuata anche me diante corsi di durata non inferiori ad un anno, aggiunti al normale quinquennio di cui al precedente comma.
ART. 4 — Sezione. — Il corso biennale cd il corrispondente corso triennale costitui scono la sezione.
Sezioni di Istituti tecnici di tipo o indirizzo affine possono essere ordinati in un unico Istituto sotto la direzione dello stesso Preside.
ART. 5- Numero di classi e numero degli alunni per ogni classe. — Ciascun Istituto tecnico non può avere più di venticinque classi e in ciascuna classe il numero degli alunni non può essere superiore a trenta.
ART. 6 — Materie di studio ed esercitazioni pratiche. — Negli Istituti tecnici si impar tiscono insegnamenti culturali, scientifici e tecnici e si compiono esercitazioni pratiche attinenti alla tecnica delle attività produttive. Le esercitazioni si svolgono in gabinetti, laboratori, officine ed aziende adeguatamente attrezzati in relazione ai diversi tipi di Istituto tecnico.
Gli insegnamenti da impartirsi negli Istituti tecnici con ordinamento speciale sono. stabiliti con i provvedimenti di istituzione degli Istituti medesimi.
Gli insegnamenti che si impartiscono nel corso biennale hanno carattere propedeu tico e prevalentemente culturale; quelli che si impartiscono nel corso triennale hanno carattere prevalentemente tecnico.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministero della Pubblica Istruzione, sentito il parere del Consiglio Superiore, sono determinati gli insegnamenti da impartirsi in ciascun tipo di Istituto tecnico e le relative esercitazioni pratiche.
ART. 7 — Programmi ed orari di insegnamento. — I programmi e gli orari di insegna mento sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della Pubblica Istruzione, sentito il parere del Consiglio Superiore.
I programmi e gli orari di insegnamento di ciascun Istituto possono essere modificati, nei modi indicati nel precedente comma, qualora lo richiedano particolari esigenze delle attività produttive locali.
Art. 8 — Insegnamenti facoltativi e corsi di perfezionamento e aggiornamento. — In ag giunta agli insegnamenti previsti per ciascun tipo di istituto e relativi indirizzi particolari possono essere impartiti insegnamenti facoltativi, di durata anche inferiore a quella del l’anno scolastico, purché la relativa spesa possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto.
Presso ciascun Istituto tecnico possono, inoltre, essere svolti corsi di perfezionamento o di aggiornamento, riservati ai diplomati dello stesso Istituto od anche di altri Istituti, sempre che la relativa spesa sia sostenuta da enti o privati sovventori o dalle normali disponibilità del bilancio dell’Istituto. L'istituzione dei corsi è soggetta alla preventiva autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione.
ART. 9- Accesso agli Istituti. — Alla prima classe degli Istituti tecnici si accede con il titolo di studio che si consegue al termine della Scuola media. . Previo esame integrativo in italiano e matematica, possono accedere alla prima classe degli Istituti tecnici anche i licenziati dalla Scuola secondaria di avviamento professionale.
ART. 10 — Accesso alla seconda classe .- Alla seconda classe sono iscritti gli alunni promossi dalla prima classe anche se provenienti da un Istituto tecnico di tipo o. indirizzo diverso, previ esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non studiate nell’Isti tuto di provenienza.
ART. II — Ammissione al corso triennale. — Con esame di ammissione si accede dal corso biennale dell'Istituto tecnico al successivo corso triennale. È facoltà degli alunni sostenere l’esame di ammissione al corso triennale di un Istituto tipo o indirizzo diverso da quello frequentato durante il biennio.
Art. 12 — Accesso alle classi IV e V ed esami di abilitazione. — Alla IV e alla V classe dell’Istituto tecnico accedono gli alunni promossi dalla classe immediatamente precedente nell’ambito di ciascun tipo o indirizzo. . L'accesso a classi successive alla prima negli Istituti tecnici ad orientamento speciale per gli alunni provenienti da Istituti di tipo o indirizzo diverso è regolato dalle norme che disciplinano il funzionamento dei detti Istituti.
AI termine del corso degli studi negli Istituti tecnici e sostengono esami di stato di abilitazione.
ART. 13 — Esami di idoneità. — Fermo restando l’obbligo di superare l'esame di am missione al corso triennale, i giovani provenienti da scuole private o paterne possono ac cedere alle classi di Istituto tecnico successive alla prima mediante esame di idoneità.
Mediante esame di idoneità gli alunni provenienti da un determinato indirizzo di Istituto tecnico possono passare al corso triennale di un altro indirizzo dello stesso tipo o di tipo diverso.
ART. 14 — Programmi di esame e requisiti d'ammissione. — Con il regolamento, da ap provarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero della Pub blica Istruzione, sentita la Seconda Sezione del Consiglio Superiore, saranno indicati i requisiti per l'ammissione agli esami previsti dai precedenti articoli e saranno stabiliti i programmi degli esami medesimi,
Disposizioni transitorie e finali ART. 15 — Validità dei titoli di studio già conseguiti - I titoli di studio conseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge conservano la loro originaria ef ficacia per la prosecuzione degli studi negli Istituti tecnici, salvo i casi di cui sia prescritto l'esame di ammissione.