i L’anno sociale e quello finanziario corrispondono a quello solare.
All’atto dell’elezioni del Consiglio Direttivo Centrale e con le stesse norme, la As semblea dei Soci eleggerà due revisori effetttivi dei conti ed un revisore supplente, i quali rimarranno in carica per il quadriennio.
In caso di vacanza durante il quadriennio si effettuerà con le stesse norme un’ele zione parziale.
Per le Sezioni Staccate viene nominato dal Consiglio Direttivo Centrale un revisore dei conti tra i Soci della stessa Sezione.
Il Consiglio Direttivo Centrale può — se lo ritiene necessario — dare mandato ad uno o più dei Consiglieri di effettuare visite e riscontri amministrativo-contabili alle Sezioni Staccate. x
ART. 35.
I beni di pertinenza della Società sono descritti in uno speciale inventario. Tutte le somme che provenissero alla Società dall’alienazione di beni legali o donazioni devono essere impiegati in titoli solidi dello Stato o garantiti dallo Stato, in immobili o valori industriali di primo ordine, secondo deliberazione del Consiglio, salvo l'Assemblea non disponga in modo diverso.
ART. 36.
I fondi disponibili saranno tenuti presso un Istituto di Credito di diritto pubblico o presso una Cassa di Risparmio o presso l’Amministrazione Postale.
Le spese previste nel bilancio preventivo vengono autorizzate dalla Presidenza; al movimento dei fondi provvederà il Tesoriere che resta responsabile dell’esattezza dei movimenti stessi, e della loro registrazione. , ART. 37.
Il bilancio consuntivo, insieme alla relazione dei Revisori dei conti, deve essere sot toposto entro tre mesi dalla chiusura dell’anno finanziario all'approvazione dei Soci a mezzo di referendum.
I bilanci saranno pubblicati e resi noti ai Soci possibilmente dopo l'approvazione stessa. i IV) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO ART. 38.
Le modificazioni allo Statuto sociale possono essere proposte dal Consiglio di propria iniziativa o in seguito a richiesta-di almeno un terzo dei Soci. Esse devono essere sotto poste ad approvazione per referendum e debbono ottenere il voto di almeno 2/3 dei Soci votanti.
VII) DURATA DELLA SOCIETÀ ART. 39.
La durata della Società è di anni 50.
L’eventuale scioglimento deve essere approvato dai Soci riuniti in Assemblea Ge nerale straordinaria, nel cui corso vengono deliberati tutti i provvedimenti del caso per i quali è necessaria la maggioranza del 2/3.