LE LEGISLAZIONI VIGENTI NEI PAESI MEMBRI DELLA NATO RELATIVAMENTE ALLE RIPRESE FOTOGRAFICHE AEREE



Sergio Sasselli - E.L.R.A.

Lo studio da me condotto sulla comparazione delle legislazioni disciplinanti le riprese fotografiche aeree e vigenti oggi nei Paesi membri della NATO si è dovuto necessariamente limitare ad un esame teorico di parte della materia.

Nonostante sia passato ormai un tempo considerevole da quando mi fu affidato l’incarico di esaminare l’argomento, fino ad oggi ho potuto avere infatti, da parte dei miei cortesi interlocutori, solo copia dei testi delle dispo sizioni vigenti in alcuni Paesi oggetto della nostra indagine.

I testi in mio possesso si riferiscono ai seguenti Stati: Belgio, Francia, Germania, Olanda, Svizzera ed informazioni sulle leggi vigenti ho avuto per il Canada.

Da un primo confronto col nostro « Regio Decreto 22 Luglio 1939 n. 1732 per la esecuzione e diffusione di rilevamenti aerofotogrammetrici per conto di privati o di enti nazionali o stranieri » emergono subito alcune differenze di carattere generale fra la legge da noi in vigore e quelle degli altri Paesi membri della NATO.

In primo luogo: l'età.

Nel nostro Paese la materia è tutt'ora regolata da un testo risalente al 1939, cioè ad un epoca nella quale la fotogrammetria era ancora ai primordi, il regime politico allora vigente considerava da un punto di vista tutto par ticolare i problemi connessi con la sicurezza e la segretezza nazionale e per di più già si respirava l’aria di guerra.

Notiamo che, in diversi degli Stati che ci interessano, la materia è al contrario regolata da leggi molto più recenti. Così nella Svizzera dove vige la « Ordinanza del Consiglio Federale Svizzero concernente la presa di vedute aeree » del 22 Novembre 1966; nella Germania Occidentale dove vigono la « Leg ge sul traffico aereo » del 22 Ottobre 1965 e l’« Ordinamento di autorizzazione del traffico aereo » del 19 Giugno 1964; in Olanda dove vige un « Decreto Reale n. 329 del 1° Settembre 1959 », parzialmente modificato nel 1963; in Fran cia dove troviamo un « Decreto del Presidente del Consiglio » n. 54118 del 21 Gennaio 1954.

In secondo luogo: la lunghezza. |

Contro i 24 articoli del nostro suddetto Regio Decreto troviamo i 5 arti coli della Ordinanza svizzera; i 6 complessivi paragrafi delle disposizioni della Germania Occidentale; gli 11 articoli del Decreto Reale Olandese; i 9 articoli del Decreto francese.

Se ci addentriamo nella lettura dei testi in questione, notiamo altre dif ferenze di carattere particolare che ci inducono a supporre una più semplice e rapida disciplina della materia, oltreché sul piano teorico della norma, anche sul piano pratico della sua applicazione.

Iniziamo con l'esame della prima e fondamentale formalità che, da noi come negli altri Paesi in questione, è considerata inderogabile: l’autorizza zione, da parte delle competenti autorità, ad eseguire le riprese fotografiche. . La nostra legge vuole che la domanda sia rivolta al Ministero dei Trasporti ed Aviazione Civile (Civilavia) il quale la trasmette allo Stato Maggiore del l'’Aereonautica il quale; raccolti i dovuti nulla-osta da parte degli altri Stati

Maggiori interessati, esprime il proprio consenso (o dissenso!) comunicandolo al Civilavia perché questo, a sua volta, informi il richiedente dell’esito della 119




sua domanda.

Astraendo dalle difficoltà sostanziali relative ai vari vincoli dovuti alla se gretezza di certe zone, vincoli che spesso limitano se non addirittura impedi scono la concessione dell’autorizzazione, tutti noi ben conosciamo quanto il suddetto giro burocratico rallenti ed intralci l'ottenimento dell’autorizzazione.

Non mi sembra che le leggi degli altri Paesi membri della NATO, almeno dai dati in mio possesso, prevedano, per l’inoltro e per l’esito della domanda, un iter così complesso e faraginoso.

La sopra citata Ordinanza svizzera, al suo Art. 1°, dice semplicemente «... l'autorizzazione è accordata dall'Ufficio Aeronautico Federale, con il consenso del servizio dello Stato Maggiore Generale... »; il Decreto Reale olandese, an ch'esso più sopra richiamato, dice altrettanto semplicemente, al suo articolo 4 «La domanda di autorizzazione... deve essere presentata al Ministero della Di fesa...»; il Decreto francese dice infine «... (la) licenza è rilasciata dal Mini stro dell'Interno... su parere favorevole del Ministro della Difesa Nazionale... ».

Mi sembra di poter intravedere una differenza davvero notevole.

Veniamo ad un altro aspetto del problema: la materiale esecuzione della ripresa aerea ed il successivo sviluppo del materiale impressionato.

E’ cosa di tutti i giorni il cumulo di ostacoli che da noi caratterizzano que sta fase del lavoro: controlli, sigilli, osservatori.

Disposizioni tutte che prese nel loro complesso costituiscono un freno equi valente se non addirittura superiore alle formalità burocratiche necessarie all'esito della domanda per l'autorizzazione alla ripresa.

Nei testi sopra menzionati, non ho trovato traccia di equivalenti disposi zioni circa la materiale esecuzione dell’operazioni di ripresa e di sviluppo dal che arguisco che le dette operazioni siano lasciate alla responsabilità dell’auto rizzato.

La semplificazione che ne deriva è più che evidente.

Vorrei concludere questo mio quadro, purtroppo rapido ed incompleto, prendendo in esame il particolare aspetto del problema che, per le Imprese che praticano la fotogrammetria a fini commerciali, assume una importanza determi nante: l’uso che può essere fatto delle fotografie.

Nel nostro Paese, dopo aver percorso l'iter, che sopra ho ricordato, per ottenere la autorizzazione alla ripresa e dopo aver effettuato, con le modalità che pure si conoscono, la ripresa e lo sviluppo, sì deve intraprendere una nuova pratica per ottenere la autorizzazione (0 meno!) all'uso totale o par ziale delle fotografie.

Nuovamente ci dobbiamo rivolgere al Ministero dei Trasporti Aviazione Civile (Civilavia) inviandogli le fotografie per l’esame. Il Civilavia passa le fo tografie allo Stato Maggiore dell'Aeronautica il quale, interpellati gli altri Stati Maggiori, esprime il proprio responso, responso che viene inviato al Civilavia per essere da questo trasmesso all'interessato.

Tralasciando anche qui la sostanza della cosa, cioè tutte quelle censure che possono subire i fotogrammi a causa delle norme sulla segretezza, e conside randola solo sotto l’aspetto formale, cioè della agibilità ad avere il responso e quindi l'autorizzazione all'uso delle fotografie, dobbiamo convenire che ri petere l’iter, che già era stato percorso per la autorizzazione alla ripresa, rap presenta una formalità assai pesante ed un freno notevole all'attività aerofo togrammetrica,

E’ proprio relativamente a questo particolare che la nostra legge appare assai più « vecchia » di quelle con cui la stiamo confrontando. Né il Decreto Reale olandese, né la Ordinanza svizzera, né il Decreto francese più volte ricordati prevedono un simile regime per l’uso delle fotografie.

Essi dicono, molto genericamente, (il primo; Art. 3) «l'ottenimento del l'autorizzazione... può essere sottomesso ad alcune restrizioni... »; (la seconda; 120




Art. 3) « ogni presa di vedute da un aeromobile soggiace al controllo degli organi di Polizia e dell'Esercito. Chiunque prende o pubblica tali vedute è tenuto a fornire agli Organi di Polizia e dell’Esercito ogni informazione richiesta... »; (il terzo; Art. 5) «... (le) pellicole, i film e le loro riproduzioni potranno es sere esaminati, a titolo di controllo, dal Servizio di Polizia dell’aria... ».

Dalla lettera e dallo spirito dei suddetti testi ritengo si sia assai lontani dal disposto della nostra legge.

La autorizzazione all'uso dei fotogrammi sembra essere implicita nella (ot tenuta) autorizzazione ad effettuare la ripresa. Ottenuta quella autorizzazione si avrebbe automaticamente anche l'autorizzazione all'uso delle fotografie, fatto salvo bene inteso il diritto delle competenti autorità ad eseguire dei controlli al fine di accertarsi che della primitiva autorizzazione alla ripresa sia stato fatto un uso corretto.

Concludendo, ritengo lodevole una iniziativa della SIFET presso il Governo Italiano per ottenere la revisione delle disposizioni vigenti e la loro sostitu zione con una legge più attuale e più consona allo sviluppo oggi raggiunto dall'aerofotogrammetria. L'iniziativa mi sembra tanto più lodevole considerata la vetustà della nostra legge ed il confronto che ne deriva con le leggi, più attuali, vigenti in molti dei Paesi membri della NATO. 121




Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 14, capoverso 2, della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea; visto l'articolo 4 della legge federale del 23 giugno 1950 concernente la protezione delle opere militari, decreta: Art. 1 - 1) Nello spazio aereo svizzero, è vietato prendere, da un aeromobile e senza autorizzazione, vedute fotografiche in serie oppure fotografare o filmare la superficie terrestre a scopi commerciali. 2) A richiesta, l’autorizzazione è accordata dall'Ufficio aeronautico federale, con il consenso del Servizio dello stato maggiore generale. La domanda deve contenere le indicazioni seguenti 1. Nome, nazionalità e indirizzo del richiedente; 2. Mandante e scopo della presa di vedute; 3. Oggetto della presa di vedute; i 4. Genere e numero degli apparecchi di presa previsti; : 5. Momento del o dei voli; 6. Aerodromo utilizzato; 7. Nome e indirizzo delle persone che sviluppano e copiano le vedute fotografiche. 3) L’autorizzazione può essere subordinata a determinate condizioni ed essere accordata per uno o più voli; essa va recata a bordo dell’aeromobile. 4) L'autorizzazione non è trasmissibile ed è valevole solo durante il periodo indicato. Essa può tuttavia essere revocata in ogni momento. Art. 2 - Le altre prese di vedute aeree fotografiche o filmate sono autorizzate, sempreché non abbiano per oggetto opere militari. Art. 3 - 1) Ogni presa di vedute da un aeromobile soggiace al controllo degli organi di polizia e dell’esercito. 2) Chiunque prende o pubblica tali vedute è tenuto a fornire agli organi di polizia e dell’esercito ogni informazione richiesta e a sottoporsi ai loro controlli e ordini. Art. 4 - 1) Chiunque, senza autorizzazione dell'Ufficio aeronautico federale, prende, da un aeromobile, vedute fotografiche in serie oppure fotografa o filma la superficie terrestre a scopi commerciali, chiunque diffonde tali vedute, chiunque si sottrae al controllo degli organi di polizia o dell’esercito oppure rifiuta di fornire loro le informazioni richieste, chiunque non reca l’autorizzazione a bordo dell'aeromobile, sarà unito conformemente alle disposizioni della legge federale sulla navigazione aerea, sempreché non trattisi di fattispecie penali più gravi. 2) E’ punibile chiunque commette per negligenza un’infrazione alla legge federale concernente la protezione delle opere militari. Art. 5 - 1) L apresente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1967. 2) Sono abrogati gli articoli 114 e 195 dell'ordinanza del 5 giugno 1950 (1) per l’esecuzione della legge sulla navigazione aerea. Berna, 22 novembre 1966.