La tassa amministrativa per questo prolungamento, che ammonta a 50,00 marchi tedeschi, è già stata pagata, in conformità con la richiesta del 6-1-66. Regio decreto n. 329 del 1° Settembre 1959 completato da una modifica al regio decreto n. 33 del 15 gennaio 1963 per stabilire il regolamento relativo alla fotografia aerea. Art. 1 - Nel presente decreto s'intende per: a) « fotografare »: la presa di provini fotografici o cinematografici; b) « Apparecchio fotografico »: un apparecchio atto a eseguire prese fotografiche o cine matografiche; c) «Territorio Olandese»: il territorio dei Paesi Bassi comprese le acque Territoriali. Art. 2 - 1) E’ proibito prendere o far prendere da aeromobili delle fotografie sul Territorio Olandese senza l'autorizzazione del Nostro Ministro della Difesa. 2) Ciò che dispone il primo paragrafo di questo articolo non è applicabile alla presa di fotografie da aeromobili destinati al trasporto di persone o di merci, per quanto riguarda: a) Sia per un volo per il quale l’origine e la destinazione è situata fuori dei Paesi Bassi. b) Sia per un volo effettuato entro due luoghi dei Paesi Bassi, conformemente all’orario ufficiale. Art. 3 - 1) La concessione dell’Autorizzazione prevista al primo paragrafo dell’Art. 2 può essere sottoposta ad alcune restrizioni. L'autorizzazione può essere corredata da prescrizioni. 2) In qualsiasi momento l’Autorizzazione può essere revocata, come è anche possibile, in qualsiasi momento apportare delle modifiche alle restrizioni o prescrizioni concernenti. Art. 4 - La domanda d’autorizzazione citata al I° paragrafo dell'Art. 2 deve essere sottoposta al Nostro Ministero della Difesa e dovrà riportare i seguenti dati: a) Cognome, Nome, data e luogo di nascita, domicilio e nazionalità dell’interessato; b) numero, natura e tipo degli aeromobili, ed anche il numero e la natura degli apparecchi fotografici trasportati a bordo; c) Cognome, Nome, data e luogo di nascita, domicilio e nazionalità dell’operatore fotografico. Art. 5 - 1) E’ proibito a chi non ha l’autorizzazione di cui al paragrafo I dell'art. 2 di portare in un aeromobile un apparecchio fotografico sopra il territorio Olandese. 2) La disposizione del I° paragrafo di questo articolo non è applicabile agli apparecchi fotografici nei casi previsti al secondo paragrafo dell’Art. 2. Art. 5 A - Il Nostro Ministro della Difesa può accordare delle eccezioni ai divieti citati nel I° paragrafo dell'Art. 2 e del I° paragrafo dell’Art. 5. Una eccezione può essere in ogni istante revocata. Art. 6 - 1) Le disposizioni del I° paragrafo dell'Art. 2 non si applicano alle fotografie prese da aeromobili militari Olandesi ed Alleati per fini militari. 2) Il I° paragrafo dell'Art. 5 non è applicabile ad apparecchi fotografici portati in aeromobili militari Olandesi ed Alleati per fini militari. Art. 7 - Ogni contravvenzione alle prescrizioni disposte con gli Artt. 2 e 5 o in virtù dell'Art. 3 è punibile con un massimo di 4 mesi di detenzione o con una ammenda fino ad un massimo di 1000 fiorini.