Decreto n. 54118 del 21 gennaio 1954 che regola la presa di vedute aeree fotografiche e cinematografiche
Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Vista la legge del 31 maggio 1924 relativa alla navigazione aerea e segnatamente l’art. 20 relativo al sorvolo di certe zone del territorio francese, l'art. 33 ($ 2) che prevede il trasporto e l'uso degli appa recchi fotografici possono essere proibiti per ordinanza ministeriale, e gli articoli 61 e 66 che prevedono le pene in cui incorrerà chiunque violerà le disposizioni dell’art. 33;
Vista l'ordinanza interministeriale del 20 aprile 1926, del 28 aprile 1937 e del 6 luglio 1938 che regolano il trasporto e l’uso degli apparecchi fotografici e cinematografici a bordo di aereomobili;
Vista l'ordinanza interministeriale del 7 ottobre 1948 che fissa le zone dei territori della Francia e dell'Unione Francese dei quali è vietato il sorvolo,
DECRETA:
Art. I - Chiunque desideri far uso di apparecchi fotografici e cinematografici sopra il territorio metropolitano, dell’Aigeria, dei dipartimenti o territori d'oltremare deve essere titolare di una licenza. Questa licenza è rilasciata dal ministro dell’Interno o dal ministro della Francia d'oltremare per i territori dipendenti dal suo dipartimento, col nulla-osta:
Del ministro della difesa nazionale;
Del ministro degli affari esteri, se il richiedente risiede all’estero;
Del segretario di Stato per l’informaziene quando la licenza è richiesta da un operatore cine matografico o da un « fotoreporter » titolare della carta d'identità professionale prevista col decreto del 10 agosto 1934.
In ogni caso, con riserva dell’eventuale controllo di polizia citato più avanti nell’art. 5, la presa di vedute fotografiche e cinematografiche è permessa, occasionalmente, a bordo di aeromobili apparte nenti a compagnie che svolgono servizio sulle linee commerciali regolarmente autorizzate.
Art. II - Nelle zone in cui è proibito il sorvolo, la presa di vedute fotografiche e cinematografiche è subordinata all'autorizzazione del ministero della difesa nazionale (segretariato di Stato per l’aviazione). Salvo deroga accordata dal segretario di Stato per l'aviazione, è vietato fotografare i punti nevralgici d'importanza vitale per la difesa nazionale come, segnatamente, le basi aeree importanti, le installazioni militari e gli stabilimenti che interessano la difesa nazionale. Le fotografie delle zone e dei punti vietati, effettuato grazie alle autorizzazioni e alle deroghe citate alle due ordinanze precedenti, non possono essere diffuse.
Art. III - La durata della validità delle licenze citate nell’Art. I sarà al massimo di 3 anni. Tuttavia, in qualsiasi momento della sua durata ia licenza potrà essere sospesa o addirittura annullata.
Art. IV - Lo sviluppo delle lastre prese dai titolari delle licenze dovrà essere effettuato in Francia o in un territorio dell'Unione Francese.
Art. V - In qualsiasi momento gli apparecchi, le pellicole, i films e le loro riproduzioni potranno essere esaminati a titolo di controllo dai servizi della polizia dell’aria, sia che si tratti dei titolari di licenza o di fotografi occasionali.
Gli oggetti controllati saranno restituiti in un tempo non superiore ai 15 gg. In caso di deterio ramento dei negativi, 1 proprietari non avranno diritto a reclamare un indennizzo.
I negativi e i provini delle lastre prese contravvenendo l’art. II sopra ctiato non saranno restituiti.
Art. VI - Le disposizioni dei presente decreto non si applicano all’aviazione militare né alle squadre fotografiche dell’istituto geografico nazionale.
Art. VII - Un decreto fisserà le condizioni in cui le disposizioni del presente decreto saranno applicate nei dipartimenti e nei territori d’oltremare.
Art. VIII - E’ abrogata ogni disposizione contraria a quelle del presente decreto e segnatamente le ordinanze interministeriali del 20 aprile 1926, del 28 aprile 1937 e del 6 luglio 1938.
Art. IX - Il guardasigilli ministro della giustizia, il ministro degli affari esteri, dell’interno, della difesa nazionale e delle forze armate, della Francia d'oltremare, dei lavori pubblici, dei trasporti e del turismo, il segretario di stato alla Presidenza del Consiglio, l'incaricato dell’informazione e il segretario di Stato per i lavori pubblici e l’aviazione civile, sono incaricati, ciascuno nelle sue compe tenze, dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato sul « Giornale Ufficiale » della Repubblica Francese.
Parigi, 21 gennaio 1954. 125