LE NORME ITALIANE



REGIO DECRETO 22 luglio 1939-XVTII, n. 1732.

Esecuzione e diffusione di rilevamenti aerofotografici, aerocinematografici e aerofotogrammetrici per conto di privati o di enti nazionali o stranieri.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923-I, n. 2207, convertito in legge con la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1925-III, n. 356, che approva il regolamento per la navigazione aerea e successive modificazioni;

Vista la legge 2 giugno 1930-VIII, n. 1139, riguardante la disciplina ed il controllo della produzione cartografica nazionale ai fini della riservatezza;

Visto il R. decreto 9 maggio 1935-XIII, n. 949 che approva norme per l'esecuzione di fotografie e di cinematografie a bordo degli aeromobili;

Visto l’art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo dei Governo, Ministro per l’aeronautica, per la guerra, per la marina, per l'interno e per l'Africa Italiana, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per le comunicazioni e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1 - Qualsiasi lavoro di presa e di diffusione di fotografie, cinematografie e rilievi aerofotogram. metrici effettuati da bordo di aeromobili in nolo nei territori del Regno, dell’Africa Italiana, dei Posse. dimenti, concesso a norma dell’art. 72 del regolamento per la navigazione aerea, approvato dal R. decretc 11 gennaio 1925, n. 356 e successive modificazioni, viene eseguito sotto la sorveglianza diretta ed esclusiva del Ministero dell'aeronautica d'accordo cogli Stati Maggiori del Regio esercito, della Regia marina «€ della Regia aeronautica per il controllo della riservatezza e della conservazione dei documenti raccolti nonché dei mezzi di volo e di presa impiegati.

Art. 2 - E’ data facoltà al Ministero dell’aeronautica di concedere in esclusività temporanea ad ent o società di navigazione aerea nazionali, che dispongano di conveniente attrezzatura tecnica, i lavor di presa di fotografie, cinematografie e rilievi fotogrammetrici da bordo di aeromobili in volo. In ta caso le fotografie, cinematografie ed i rilievi fotogrammetrici da bordo di aeromobili in volo per cont di privati o di enti nazionali e stranieri possono essere eseguiti soltanto dal concessionario, che h: ottenuto l’esclusività.

Art. 3 - Gli operatori fotografici o cinematografici che eseguono riprese aeree da bordo di aeromobil del concessionario debbono essere muniti di tessera speciale rilasciata dal Ministero dell'aeronautica : mente dell’art. 72 del regolamento per la navigazione aerea 11 gennaio 1925, n. 356 e successive mo dificazioni.

La tessera di cui sopra è strettamente personale; deve essere portata dall'operatore a bordo del l’aeromobile ed essere restituita al Ministero dell'aeronautica quando cessi la sua validità perch scaduta o per altri motivi.

Art. 4 - Tutte le domande intese ad ottenere la concessione di eseguire fotografie, cinematografie rilievi fotogrammetrici da bordo di aeromobili in volo, debbono essere indirizzate al Ministero del l'aeronautica (Direzione generale dell’aviazione civile e del traffico aereo), e, ove si verifichi l'ipotesi de precedente art. 2 per mezzo del concessionario che ha ottenuto l’esclusività.

Tali domande debbono contenere la precisa indicazione degli scopi che il richiedente si propone degli obbiettivi da ritrarre, dell’estensione complessiva della zona relativa alle varie impressioni, de materiale da presa prescelto e del nominativo degli operatori, nel caso che ai sensi del precedente articol 2 il committente intenda effettuare la presa delle vedute con personaie proprio.

Alla domanda deve essere munito un lucido di carta topografica, in triplice esemplare, a denomi natore di scala non superiore al 100.000, sul quale sia chiaramente segnato il perimetro della zon. | interessata o, in caso di inesistenza di carte della zona stessa, uno schizzo planimetrico dotato di ele menti topografici tali da consentire l’esatta identificazione del comprensorio delle prese da effettuare

Art. 5 - Il Ministero dell’aeronautica, fatti gli accertamenti del caso, avuti i nulla osta degli Stai

Maggiori del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e sentito il parare del Minister dell’Africa Italiana, comunica la decisione adottata al Ministero interessato e ai concessionario. i 126






Nel caso di decisione favorevole il Ministero dell'aeronautica specifica gli obbiettivi consentiti, le modalità ed i limit della concessone e gli aeroporti presso i quali deve effettuarsi la partenza e l'approdo degli aeromobili adibiti alla esecuzione di fotografie e cinematografie, e presso i quali debbono svolgersi le operazioni di vigilanza indicate nelle lettere c) e d) del successivo quinto comma.

Dell’autorizzazione concessa il Ministero dell'aeronautica dà notizia ai comandi aeronautici territoriali competenti (comandi di zona aerea territoriale, comandi di aeronautica della Sicilia, della Sardegna, dell'Egeo, della Libia e dell’Africa Orientale Italiana) ed ai comando o direzione degli aeroporti indicati nel precedente capoverso.

Compete al comandante o direttore dell’aeroporto o ad altro delegato del Ministero dell'aeronautica di vigilare che il concessionario o i committenti si attengano alle prescrizioni del regolamento per la navigazione aerea approvato col R. decreto 11 gennaio 1925-III, n. 456, e successive modificazioni, e del presente decreto, nonché alle modalità e alle eventuali limitazioni stabilite nella concessione stessa.

A tal fine il volo a scopo fotografico si effettua con la seguente procedura: a) a bordo dell’aeromobile adibito ai rilevamenti può prendere posto, ove ciò sia prescritto, o consentito dal Ministero dell’aeronautica, il committente ed una o più persone da esso a ciò delegate, con le modalità di cui all'art. 3; b) ove ciò sia richiesto da uno degli Stati Maggiori interessati, deve prendere posto a bordo, con compiti di vigilanza, un ufficiale della Regia aeronautica; c) prima della partenza in volo dell'aeromobile, il comando o direzione dell'aeroporto od altro delegato del Ministero dell'aeronautica, conirolla il caricamento degli apparecchi fotografici e cinema tografici da presa, rilevando la quantità e la specie del materiale sensibile portato a bordo; d) all'atto dell’approdo dell'aeromobile, il comando o direzione dell’aeroporto od altro delegato del Ministero della aeronautica ritira i magazzini de materiale impressionato, quando questi siano inter cambiabili, ovvero la macchina da presa, quando il serbatoio del materiale sensibile sia incorporato nella macchina stessa, e provvede ad apporvi appositi sigilli.

Qualsiasi variazione a quanto prescritto nella concessione, che risultasse necessaria prima dell’inizio o durante il corso del lavoro autorizzato, è soggetta ad ulteriore preventiva autorizzazione del Ministero dell'aeronautica.

Art. 6 - Il materiale fotografico impressionato e ritirato conformemente al disposto dell’art. 5 lettera d) è trasportato a cura e a spese del concessionario negli appositi laboratori del concessionario stesso deve normalmente esso è sviluppato e stampato. Il materiale cinematografico è invece trasportato per lo sviluppo e Ia stampa a cura e spese del concessionario, presso ditte specializzate di gradimento del Ministero della aeronautica.

In entrambi i casi, le operazioni di trasporto e di camera oscura si effettueranno sotto il controllo e la responsabilità dei delegati della Regia aeronautica, i quali, prima dell’inizio delle operazioni di sviluppo devono accertare la perfetta integrità dei sigilli apposti ai magazzini del materiale impressio nato od alle macchine da presa, a norma dell’art. 5, lettera dì).

In casi speciali, equando ciò sia prescritto nell’atto di concessione, le operazioni di camera oscura inerenti al materiale sensibile, ad esclusione di quelle relative alle pellicole cinematografiche, possono avvenire in laboratori dila Regia aeronautica, sotto il controllo del comando o direzione dell’aeroporto e sotto la sua responsabilità anche nei riguardi della preliminare verifica della integrità dei sigilli.

Sino a quando il Ministero non abbia adottato taluna delle determinazioni indicate nell'art. 8, la custodia delle negative spetta al concessionario sotto il controllo dei delegati della Regia aeronautica e nei casi preveduti nel precedente capoverso, del comando o direzione dell’aeroporto, presso il quale si effettuano le operazioni di camera oscura.

Art. 7 - AI termine delle operazioni di camera oscura del materiale impressionato, i delegati della Regia aeronautica che hanno vigilato lo svolgimento delle operazioni stesse, ovvero nei casi preveduti dal terzo comma dell’art. 6, il comando o direzione dell’aeroporto, trasmette senza indugio al Mini stero dell’aeronautica (Servizio informazioni aeronautiche) due copie positive stampate su carta (per contatto) di ciascuna delle negative sviluppate.

Per le cinematografie viene inviata una sola copia positiva su pellicola. Ogni fotogramma o serie di fotogrammi riferentisi ad uno stesso obbiettivo devono essere inoltrati al Ministero dell’aeronautica completi dei seguenti dati di riferimento: — zona ritratta; — data e ora di esecuzione; — macchina da presa, tipo, formato, distanza focale; — quota assoluta; — numero progressivo come prescritto al successivo articolo 9; — matricola e tipo del velivolo esecutore; — nominativo equipaggio esecutore.

Art. 8 - Il Ministero dell'aeronautica, sentito il parere degli Stati Maggiori interessati, determina: a) quali e quanti fotogrammi possono essere integralmente riprodotti e divulgati; b) quali e quanti fotogrammi debbono essere sottoposti alla eliminazione di particolari dei quali sia vietata la divulgazione; c) quali e quante negative debbono essere distrutte o assegnate al Ministero dell'aeronautica perché ritraenti obbiettivi dei quali sia vietata la diffusione.

Successivamente restituisce al concessionario presso il quale le negative sono custodite a norma dell’ultimo comma dell’art. 6: 127




a) le copie positive dci fotogrammi da distruggere, contrassegnate da due diagonali in inchiostri rosso, richiedendo assicurazione dell’avvenuta distruzione delle negative e relative positive vietate « la consegna delle negative originali vietate, e ciò senza diritto a rimborso da parte del concessionario b) le copie positive delle negative da sottoporre ad eliminazione di particolari vietati, richiedend« assicurazione della eliminazione stessa. Questa dovrà essere effettuata su negativi originali dal lat gelatina, a mezzo di inchiostro indelebile; c) le copie positive nei rgiuardi delle quali non sia fatto alcun rilievo comunicando l’assens per ia loro diffusione limitata od illimitata; d) il positivo cinematografico, eventualmente già modificato con asportazione dei fotogramm vietati, richiedendo conferma di distruzione dei fotosrammi negativi corrispondenti.

Per i fotogrammi autorizzati sarà specificato se l’uso debba essere illimitato oppure limitato Soltanto i fotogrammi autorizzati per uso illimitato e contrassegnati da apposito visto del Ministerc dell'aeronautica, possono essere riprodotti liberamente, ceduti a terzi o restituiti graficmaente.

Alle operazioni di cui alle lettere a) b) e d) si deve procedere presso gli stessi laboratori e sottc gli stessi controlli indicati nell'articolo 6 per i processi di camera oscura. Al termine delle operazion stesse, insieme alla conferma della loro esecuzione, sarà trasmessa al Ministero dell’aeronautica un: nuova copia positiva in duplice esemplare dei negativi di cui alla lettera db). Controllate Ie nuove copi e riconosciutele conformi alle prescrizioni emanate, il Ministero dell’aeronautica ne restituisce ur esemplare agli enti interessati, comunicando l’assenso per la diffusione.

Di ogni negativa autorizzata una copia positiva viene archiviata e custodita nella fototeca centrale de Ministero dell’aeronautica, mentre altra copia deve essere conservata dal concessionario, contrassegnate con gli estremi dell’autorizzazione ministeriale.

Art. 9 - Il delegato del Ministero dell’aeronautica che sovraintende al controllo delle operazion di trasporto, sviluppo e stampa a norma dell’articolo 6, ovvero, nei casi indicati nel 2° capoverso dell stesso articolo, il comando o direzione dell’aeroporio, assegna per ciascuna negativa, prima che ne siz trasmessa copia positiva di controllo al Ministero, un numero progressivo il quale deve risultare segnate sulla negativa con inchiostro indelebile sulla gelatina, sempre quando tale numero non risulti già impresse direttamente sulle negative durante l’esposizione.

All’atto della restituzione delle positive, il Ministero assegna per ciascuna negativa autorizzata ur nuovo numero di catalogazione che deve essere impresso con analoghi sistemi accanto al numero d'ordine precedentemente segnato sulle negative.

Art. 10 - Tutte le spese di sviluppo, di stampa e di catalogamento sono a carico del concessionario.

Art, 11 - Tutte le negative fotografiche e cinematografiche eseguite da aeromobili in volo sono da considerare proprietà esclusiva del Ministero dell'aeronautica e da questo cedute in deposito temporanec a coloro che ne hanno promosso la creazione e pertanto ne è vietata sempre e comunque la diffusione sotto forma di negative.

Art. 12 - La conservazione temporanea delle negative di cui all'articolo 11 non può superare, salvo casi speciali, i due anni dalla data di esecuzione, dopodiché esse debbono essere versate al Ministero dell'aeronautica che ne curerà la conservazione definitiva.

Gli enti che utilizzano negative per fini cartografici e scientifici in genere sono tenuti a fornire, al momento del versamento, anche i dati tecnici di orientamento dei fotogrammi impiegati e rispondono della esattezza e completezza dei dati stessi. ,

Art. 13 - Il materiale fotografico di cui agli articoli 11 e 12 può essere utilizzato dalla Regia aero. nautica o da altro ente da essa autorizzato in qualunque tempo e luogo ai fini della difesa nazionale e, compatibilmente con i diritti dei committenti, per scopi civili riguardanti l’interesse dello Stato.

Art. 14 - Nessuna copia positiva su caria, su vetro o supporto diverso di fotogrammi eseguiti in volo ed autorizzati per uso illimitato potrà essere concessa a terzi o posta comunque in circolazione senza riportare la seguente annotazione: « Concessione Regia aeronautica n. ..... per uso illimitato ».

Le vedute autorizzate per uso limitato possono essere sfruttate soltanto per lo scopo per il quale vennero autorizzate.

Art. 15 - La responsabilità della riservatezza e della conservazione di documenti aerofotografici ricade completamente su coloro che sono stati autorizzati alla conservazione ed impiego per tutto il tempo durante il quale essi ne dispongono.

Art. 16 - La fotografia o cinematografia di obbiettivi diversi da quelli autorizzati e l'inosservanza anche parziale delle disposizioni vigenti e delle particolari limitazioni imposte dalle singole concessioni, porta alla decadenza della concessione ottenuta, e ciò senza pregiudizio delle sanzioni penali che nei singoli casi potranno risultare applicabili in virtù delle leggi in vigore.

Art. 17 - Chiunque intenda procedere alla riproduzione e pubblicazione di rilievi fotogrammetrici sotto forma di carte piante, piani restituiti o comunque ricavati da fotografie aeree, deve inviarne due saggi di prova al Ministero dell'aeronautica il quale dopo aver verificato che siano state osservate le eventuali prescrizioni circa le eliminazioni stabilite dai vari Stati Maggiori, ai sensi dell’art. 5 del presente decreto, trasmette le copie stesse al Ministero della guerra per l’applicazione delle norme di cui all’art. 2 della legge 2 giugno 1930, e 1139, sulla « disciplina e controllo della produzione cartografica 128




nazionale ai fini della riservatezza ».

Art. 18 - Le tariffe inerenti ala esecuzione dei documenti aerofotografici e aerocinematografici previsti dal presente decreto devono essere preveniivamente sottoposte dal concessionario all'approvazione del Ministero dell’aeronautica. Deve inoltre il concessionario procedere, a richiesta del Ministero, alla revi sione delle tariffe stesse quando ciò sia reso necessario dalle mutate condizioni del mercato.

Art. 19 - Le contestazioni di carattere tecnico fra concessionario e committente in sede amministra tiva sono risolute dal Ministero dell'aeronautica.

Art. 20 - Allo scopo di coordinare le attività inerenti alla presa aerofotografica ed aerocinematogra fica sarà costituito un Comitato interministeriale del quale faranno parte i delegati ufficiali dei Ministeri militari e di quelli degli interni, dell’Africa Italiana, delle finanze, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, «ciell’agricoltura e foreste, della cultura popolare, dell’educazone nazionale, del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Azienda autonoma statale della strada.

Potranno far parte del predetto Comitato ma senza diritto a voto un delegato della Società italiana di fotogrammetria « Ignazio Porro » ed un delegato del concessionario ove si verifichi l'ipotesi dell'art. 2 del presente decreto.

Il Comitato sarà convocato in via ordinaria due volte all'anno ed in via eccezionale su richiesta di uno dei Ministeri interessati.

Il Comitato è presieduto dal Ministro per i’aeronautica.

Art. 21 - Per esigenze particolari interessanti la difesa dello Stato o per inadempienza degli obblighi assunti, il Ministero della aeronautica ha facoltà di sospendere o revocare la concessione.

Art. 22 - Tutte le negative aeree in possesso di enti o di privati cittadini, autorizzate in data prece dente a quella dell’entrata in vigore del presente decreto o in circolazione, non potranno restare in circolazione sotto forma di stampe positive oltre la data del 31 dicembre 1939, senza essere sottoposte a nuova autorizzazione del Ministero dell’aeronautica.

Detta autorizzazione dovrà essere richiesta su carta legale al Ministero dell’aeronautica (Direzione generale dell’aviazione civile e del traffico aereo) allegando copia positiva in duplice esemplare delle negative aeree.

Nel caso di nuova autorizzazione da parte del predetto Ministero le stampe in circolazione dovranno riportare gli estremi di essa.

Art. 23 - Le singole concessioni per l’esecuzione di fotografie e cinematografie da bordo di aeromobili, rilasciate a norma dello art. 72 del regolamento per la navigazione aerea esistenti all'atto di ‘entrata in vigore del presente decreto, continueranno ad essere valide fino alla loro decadenza.

Art. 24 - E' abrogato il R. decreto 9 maggio 1935-XIII, n. 949, contenente « nuove norme per l’ese cuzione di fotografie e cinematografie a bordo di aeromobili ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1939-XVII.